Decreto Salva Casa 2024

 Vediamo le principali novità:

Quali difformità sana?

 L’obbiettivo è quello di sanare piccole irregolarità nelle case degli italiani; non si tratta di un condono edilizio poichè interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità:

  • difformità formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
  • difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili fino ad oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità” che viene ora eliminata dal decreto

Cambio di destinazione d’uso

Il cambio di destinazione d’uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale, è sempre consentito nel rispetto della normativa di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

 Inoltre, per le unità immobiliare poste al piano terra (primo piano fuori strada) al seminterrato il passaggio alla destinazione residenziale “è disciplinato dalla legislazione regionale”. 

Interventi che non necessitano più di Cila ma passano in edilizia libera

Il decreto introduce nuove categorie di interventi in edilizia libera che possono essere realizzate quindi senza nessun titolo abilitativo. Nello specifico si tratta di:

  • installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA)
  • installazione di strutture fisse destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende a pergola o bioclimatiche
  • installazione di pompe di calore fino a 12 kw 
  • eliminazione di barriere architettoniche
  • manutenzione ordinaria

Recupero del sottotetto abitabile

Anche i sottotetti possono diventare abitazioni. La norma è prevista in un emendamento, riformulato, della Lega al decreto salva-casa e approvato in Commissione ambiente alla Camera.

Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati:

  • i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio,
  • non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali
  • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita

NUOVI STANDAR ABITATIVI

Il decreto salva casa prevede che per essere considerato abitabile l’immobile deve avere :

  • altezza minima di 2,40 metri
  • superficie minima di 28 mq nel caso di bilocali
  • superficie minima di 20 mq nel caso dei monolocali

Queste condizioni sono richieste, oltre che per ottenere l’agibilità da parte del professionista, anche per “l’acquisizione dell’assenso dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente”.

DIFFORMITA’ EDILIZIA NEI CONDOMINI

Sul fronte dei condomini, eventuali difformità edilizie delle parti comuni non incideranno più su proprietà esclusive, e viceversa. Nel caso in cui uno dei due spazi avesse irregolarità, i proprietari degli immobili avranno comunque la possibilità di modificare o riqualificare gli spazi che, invece, sono in regola

TOLLERANZE COSTRUTTIVE

Il provvedimento prevede, per gli interventi realizzati fino al 24 maggio di quest’anno, maggiori tolleranze costruttive. Questo significa che, qualora gli interventi non rispettino le misure autorizzate dal progetto come le caratteristiche di altezza, distacchi e cubatura della superficie coperta, non rappresenteranno una violazione edilizia.

Le soglie di tolleranza per il mancato rispetto delle misure autorizzate dal progetto sono le seguenti:

  • 2% per le superfici superiori a 500 metri quadrati
  • 6% se l’abitazione non supera i 60 metri quadrati
  • 5% per le superfici tra i 60 e i 100 metri quadrati
  • 4% per le superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati
  • 3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati

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