Devi vendere casa e non sai se i tuoi impianti sono a norma? Scopri tutto quello che c’è da sapere sul certificato di conformità degli impianti.
La dichiarazione di conformità degli impianti (anche detta DICO) è il documento che certifica la corretta realizzazione di un impianto all’interno di un immobile, ovvero che l’impianto sia stato costruito rispettando le specifiche stabilite dal DM 37/08 da parte di un’impresa iscritta al registro delle imprese o all’albo artigiani.
Il certificato di conformità dell’impianto deve essere rilasciato dall’impresa installatrice ogni volta che termina l’installazione di un nuovo impianto e deve essere depositato presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune, insieme al progetto, entro 30 giorni.
In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto seguendo le istruzioni d’uso e manutenzione rilasciate dall’impresa, che rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità dell’impianto.
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i tipi di immobili e per tutti i tipi di impianti installati dopo il 27/03/2008:
- Elettrici
- Automazione di porte, barriere e cancelli
- Radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in generale
- Riscaldamento, condizionamento e climatizzazione
- Idrico sanitari
- Sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili…)
- Protezione delle scariche atmosferiche
- Evacuazioni fumi (canna fumaria)
- Distribuzione di gas di qualsiasi tipo
- Protezione antincendio
- Fotovoltaici
La sua funzione è quella di tutelare il committente dei lavori di modifica o di installazione degli impianti, garantendo che l’impresa installatrice abbia operato seguendo le indicazioni del progetto e le norme tecniche, utilizzando materiali idonei e lavorando in maniera conforme alla regola d’arte.
In particolare, la DiCO viene rilasciata dalla ditta quando si procede con:
- la modifica o la sostituzione di un impianto o della sua potenza;
- l’installazione di un nuovo impianto elettrico;
- la ristrutturazione dell’appartamento riguardante anche l’impianto elettrico;
- la modifica della destinazione d’uso dell’immobile (ad esempio da abitazione a locale commerciale);
- l’allacciamento di nuove utenze
Quando NON è obbligatoria
conformità impianti installati prima del 27/03/2008
Gli impianti realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se realizzati in conformità alle disposizioni dell’epoca. In particolare:
- Prima del 1990, gli impianti installati prima del 1990 sono considerati a norma senza prevedere un certificato di conformità se sono dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto; protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
- Tra il 1990 e il 27/03/2008, per gli impianti installati tra il 1990 e il 27/03/2008 la certificazione DICO può essere sostituita dalla Dichiarazione di rispondenza, rilasciata dall’installatore ai sensi della Legge 46/90
In caso di vendita
Per quanto riguarda l’obbligo di presentazione della DICO in caso di operazioni immobiliari, sappi che il certificato di conformità degli impianti non deve essere più necessariamente allegato al rogito, ma al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è opportuno specificare nell’atto se l’impianto è “a norma” e è dotato di certificazione. La stessa documentazione deve essere consegnata anche in caso di locazione, comodato o qualunque altro genere di utilizzo anche se le parti possono accordarsi per derogare questo obbligo.