QUOTE EREDITARIE E LESIONE DELLA “LEGITTIMA”

Iniziamo col dire che esistono tre tipi di successione :

TESTAMENTARIA: il defunto ha fatto testamento attribuendo il proprio patrimonio  agli eredi ed eventualmente ai legatari;

LEGITTIMA: in mancanza di un testamento – nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido- in presenza di un testamento in cui il defunto  non ha disciplina il suo intero patrimonio. In questi casi interviene la legge ad individuare gli eredi, in quest’ultimo caso la successione  sarà in parte testamentaria e in parte legittima;

NECESSARIA: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità. Vedremo di successivamente di che quota può disporre il decuis e che quota deve essere attribuita per legge a determinati soggetti.

Cos’è la quota legittima? è quella parte di eredità di cui il defunto non può disporre poichè la legge stabilisce debba necessariamente spettare all’erede legittimo. Per l’art. 536 del codice civile i legittimari sono il coniuge, i figli, gli ascendenti, pertanto il de cuius non può disporre liberamente del suo intero patrimonio ma deve rispettare determinate quote.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA : quando esiste un testamento nel quale vengono rispettate dal de cuius le quote di legittima

Nel redigere il testamento si può disporre solo di una parte dei propri beni coma da seguente tabella; qual’ora non vengano rispettate queste quote il testamento può essere impugnato e da successione testamentaria si attuerà una “successione necessaria” diretta a reintegrare le quote lese.

Inoltre al coniuge spettano anche, in concorrenza con altri chiamati e senza gravare sulla legittima, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti.

SITUAZIONE FAMILIARE DEL DE CUIUSLEGITTIMARIQUOTA DI LEGITTIMAQUOTA DISPONIBILE
Solo coniugeConiuge1/21/2
Solo 1 figlio1 figlio1/21/2
2 o più figliFigli (complessivamente)2/31/3
Coniuge + 1 figlioConiuge – Figlio1/3 al coniuge
1/3 al figlio
1/3
Coniuge + 2 o più figliConiuge – Figli1/4 al coniuge
1/2 ai figli (totale)
1/4
Coniuge + ascendenti (senza figli)Coniuge – Ascendenti1/2 al coniuge
1/4 agli ascendenti
1/4
Solo ascendenti (senza coniuge e senza figli)Ascendenti1/32/3

SUCCESSIONE NECESSARIA : quando le quote di legittima di cui sopra non sono state rispettate

Quando il defunto nel fare testamento  non rispetta la quota che per legge deve andare necessariamente ai legittimari. Il testamento viene impugnato dall’erede leso.

SUCCESSIONE LEGITTIMA : quando non c’è un testamento

In assenza di un testamento la legge indica le quote spettanti agli eredi in relazione alla loro coopresenza.

I Figli:

Riguardo ai figli, la legge li pone tutti sullo stesso piano. Avranno dunque la stessa quota di eredità:

  1. I figli nati in costanza di matrimonio
  2. I figli nati da genitori non sposati che, dopo la nascita, contraggano matrimonio.
  3. I figli nati da genitori non sposati, che vengono riconosciuti o dichiarati tali giudizialmente.
  4. I figli adottati.

Coniuge del defunto (separato o divorziato):

  1. Per il disposto dell’art. 548 del codice civile, entra in successione il coniuge separato giudizialmente senza addebito ovvero il coniuge separato consensualmente, poiché gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. 
  2. E’ escluso  dalla successione legittima il coniuge separato giudizialmente se vi sia stato addebito della causa di separazione.
  3. È escluso dalla successione legittima il coniuge divorziato (che ha diritto solo ad un’erogazione alimentare, se ve ne ricorrano i presupposti e se godeva degli alimenti in vita a carico del defunto), così come il convivente di fatto.  
  4. Al convivente superstite spetta il diritto di continuare ad abitare la casa di proprietà del defunto per un massimo di cinque anni dal decesso.

La presenza di più coeredi che hanno accettato l’eredità determina la comunione ereditaria, caratterizzata dalla contitolarità dei partecipanti estesa ad ogni rapporto e diritto compreso nell’asse ereditario.

Vendita dell’immobile: è necessario che tutti i coeredi intestatari dello stesso siano in accordo

Vendita da parte di coerede della sua quota ereditaria ad un estraneo: è possibile ma è necessario che venga notificata l’alienazione agli altri eredi che hanno diritto di prelazione; la mancanza della notifica consente ai coeredi interessati di riscattare la quota in parti uguali da chiunque l’abbia acquistata sino allo scioglimento della comunione ereditaria, quindi al realizzarsi della divisione.

La dichiarazione di successione

In presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius, deve essere presentata Dichiarazione di Successione. Ma chi può presentarla?

  • i chiamati all’eredità,
  • gli eredi che hanno accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità,
  • i legatari testamentari,
  • gli eventuali rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
  • coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa (di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni), per la quale hanno richiesto al Tribunale di dichiararne l’assenza,
  • gli amministratori dell’eredità, nominati se il testamento designa un erede sotto condizione, cioè al verificarsi di un certo evento futuro e incerto,
  • il curatore dell’eredità giacente, nominato dal Tribunale per amministrare l’eredità in caso di rinuncia degli eredi non in possesso dei beni ereditari  oppure nell’attesa venga dichiarata accettazione o meno per gli altri eredi,
  • gli esecutori testamentari, incaricati dal de cuius per l’esecuzione delle sue volontà,
  • i trustee, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento

Cosa deve contenere?

Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.

Quando non è obbligatoria?

Non è obbligatoria quando sussistono tre elementi: assenza di beni immobili , patrimonio inferiore ai 100mila euro, asse ereditario in linea retta (succedono cogniuge/figli)

Imposte

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere alla così detta AUTOLIQUIDAZIONE cioè al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e ai relativi  bolli,  potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.

Successivamente L’Agenzia delle Entrate entro 3 anni invierà la liquidazione della tassa successoria

PER GLI ASPETTI FISCALI (AMMONTARE TASSAZIONE E FRANCHIGIA) Vi rimandiamo al precedente articolo: LINK

Autoliquidazione dell’imposta di successione e Semplificazione per le modalità di calcolo.

Come già accadeva per l’imposta ipotecaria e catastale Riguardo la liquidazione dell’imposta si introduce il principio di autoliquidazione. Proprio come avviene per la dichiarazione dei redditi, la persona che riceve l’eredità e compila la dichiarazione potrà poi versare subito il dovuto, senza aspettare che l’Agenzia delle Entrate invii un avviso.

Dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione stessa. I non residenti potranno presentare la dichiarazione anche tramite raccomandata. Eliminato l’obbligo di indicare i dettagli di vendite o cessioni fatte nei sei mesi precedenti e di allegare gli estratti catastali degli immobili. Esclusivamente per i residenti all’estero rimane ancora valida la possibilità di inviare la dichiarazione tramite raccomandata, o attraverso altri metodi di spedizione, purché risulti la data di spedizione.

Agevolazioni  per i giovani sotto i 26 anni

Secondo le nuove norme sulla successione, i giovani eredi sotto i 26 anni potranno accedere direttamente a parte dell’eredità, in particolare ai fondi presenti in conti bancari o presso finanziarie che rientrano nell’asse ereditario, qualora ciò serva a sanare debiti e imposte legate al patrimonio ereditato (es. imposte di bollo, ipotecarie e catastali su immobili). Tale incombenza in precedenza spettava agli eredi personalmente, che vi provvedevano col proprio patrimonio personale, non sempre sufficiente soprattutto nel caso dei più giovani. In questo caso, le banche e le finanziarie presso cui si trovano i conti sono obbligate a rilasciare immediatamente i fondi necessari.

Agevolazioni nell’eredità di aziende familiari

Il decreto sulle successioni dispone inoltre che, in materia di trasferimento di aziende familiari, conviventi e familiari siano posti sullo stesso piano. Nel caso in cui siano trasferite quote sociali o azioni di una società o cooperativa agli eredi (coniugi o discendenti) non sono dovute imposte, a condizione che l’erede assuma il controllo della società o che lo avesse già prima del trasferimento. L’esenzione è valida solo se le quote vengono mantenute per almeno cinque anni.