L’attestato di prestazione energetica (Ape) è il documento che descrive e attesta le caratteristiche energetiche di un edificio o di una singola casa. Contiene una scala di 10 lettere, dalla G (la classe più bassa) all’A4, quella più efficiente ed è un documento OBBLIGATORIO non solo in caso di compravendita o di affitto dell’immobile ma bisogna anche indicarlo nell’annuncio di vendita o di locazione.
L’Ape deve essere redatto da un tecnico abilitato, ( certificatore energetico ) con specifiche competenze in materia di efficienza energetica degli edifici (un ingegnere, un geometra, un architetto) e deve essere consegnato IN ORIGINALE al notaio in caso di compravendita.
SANZIONI (Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013):
- In caso di compravendita, per omessa dichiarazione o allegazione mancante (se dovuta), si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 3.000 a euro 18.000;
- la sanzione va da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari;
- Vige anche l’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di vendita o locazione, in caso di violazione di tale obbligo la sanzione amministrativa nei confronti del responsabile va da 500 euro a 3000 euro
- la sanzione non dispensa dall’obbligo di dover redigere il documento.
QUANDO è OBBLIGATORIA: L’immobile deve essere dotato di attestato di prestazione energetica e dovrete contattare un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito etc.) nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 50% dell’involucro edilizio della casa e sull’impianto), all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità;
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi. In questo caso deve essere allegato al contratto notarile; è il venditore a pagare il tecnico, salvo diverso accordo (clausola). Art. 6 del Dlgs 192/2005;
- locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari. Anche in questo caso va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico;
- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile > 250 mq;
- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
- annunci immobiliari (compravendita e locazione);
- trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio donazione).
QUANDO NON è OBBLIGATORIA:
- In caso di eredità: non è previsto l’obbligo in caso di successione.
- Non è richiesta per le categorie C/6 ( box ) e C/2 (magazzini)
HAI BISOGNO DI REDIGERE L’APE? Possiamo pensarci noi tramite i nostri tecnici che offriranno la prestazione a prezzo convenzionato.