Prima di procedere ad una compravendita è necessario verificarla conformità urbanistica e catastale e se necessario regolarizzare l’immobile.
Ma di cosa si tratta? e come si possono fare le verifiche?
Parliamo di due aspetti diversi e di una serie di documenti che, fisicamente, risiedono in due posti distinti: Il Catasto e il Comune
Per CONFORMITA’ CATASTALE si intende la corrispondenza fra la planimetria che risulta a Catasto e lo stato di fatto dell’immobile: la piantina attuale dell’immobile deve corrisponde a quella depositata a catasto! In poche parole tale conformità attesta che l’immobile “è fatto cosi”.
Per verificare tale situazione basta richiedere una planimetria aggiornata a catasto, personalmente o affidandosi ad un geometra che in caso di difformità potrà procedere alla regolarizzazione.
Per CONFORMITA’ URBANISTICA invece si intende il “permesso” (Titolo abilitativo) concesso dal Comune per la realizzazione di quell’immobile, ossia l’immobile deve essere uguale al progetto originario depositato presso gli uffici comunali, che a suo tempo avevano dato il permesso a costruire.
Attenzione! Se nel corso degli anni sono state effettuate modifiche all’immobile: per esempio è stato abbattuto un muro, è stata spostata una porta, è stata realizzata una veranda o un soppalco ,ecc.. non basta l’adeguamento a livello catastale ma è necessario avere la richiesta presentata in comune per realizzare tali opere e quindi la concessione di realizzarle (Titolo abilitativo).
In poche parole tale conformità attesta la “regolarità” dell’immobile.
IN MANCAZA DI QUESTI REQUISITI SIAMO IN PRESENZA DI UN ABUSO EDILIZIO CHE VA SANATO. Il proprietario dovrà rivolgersi ad un tecnico abilitato che si occuperà di regolamentare la situazione presso gli uffici comunali e catastali.
Si chiarisce che in caso di irregolarità il contratto preliminare può essere redatto, ma la situazione di totale regolarità dell’immobile deve necessariamente sussistere al momento del contratto definitivo, ossia il rogito notarile, contrariamente non si potrà procedere alla vendita.
Pertanto, in caso di difformità, il venditore deve obbligatoriamente impegnarsi a sanarle entro la data del rogito.